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"Bonus eccellenze" - legge 30 dicembre 2018, n. 145

La legge di bilancio 2019 del 30 dicembre 2018 n. 145 prevede l'istituzione di una misura finalizzata a facilitare l'inserimento lavorativo dei laureati eccellenti in uscita da percorsi universitari magistrali o dottorati di ricerca.

Destinatari della misura sono infatti i datori di lavoro che, nel periodo dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, assumono giovani in possesso di laurea magistrale o di un dottorato di ricerca che si siano distinti nel loro percorso di studio.
Finalità della misura è, infatti, premiare chi ha conseguito la laurea con la massima votazione entro la durata legale del corso di studi e a seguito di un brillante percorso universitario, favorendone la possibilità di impiego a tempo indeterminato e creando, così, un volano per lo sviluppo del territorio attraverso la valorizzazione dei laureati eccellenti.
Ai datori di lavoro privati è riconosciuto un incentivo, sotto forma di esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di dodici mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata.
Affinché possa essere riconosciuto tale esonero ai datori di lavoro, i laureati devono essere in possesso dei seguenti requisiti, come disposto dall'articolo 1, comma 707, legge n. 145/2018:
• laurea magistrale, conseguita, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019, con votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110 entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute;
• dottorato di ricerca, conseguito nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 e prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali o non legalmente riconosciute.

L'esonero è applicabile in misura proporzionale anche a contratti di lavoro a tempo cumulabile con altri incentivi all'assunzione, di natura economica o contributiva, definiti su e regionale.
E' inoltre possibile applicare tale misura anche in caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, purché avvenuta compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019.

Inoltre, in caso di nuova assunzione di un lavoratore per cui sia stato già parzialmente fruito l'esonero, il bonus è riconosciuto ai datori di lavoro per il periodo residuo utile alla sua piena fruizione.
L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e non è riconosciuto ai datori di lavoro privati che, nei dodici mesi precedenti all'assunzione, abbiano effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo ovvero licenziamenti collettivi nell'unità produttiva per la quale si intende procedere all'assunzione.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede, con apposita circolare, a stabilire le modalità di fruizione dell'esonero.
Gli incentivi sono fruiti nel rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti «de minimis».
Le risorse previste, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro per l'anno 2020, poste a carico del programma operativo nazionale "Sistemi di politiche attive per l'occupazione, sono rese disponibili dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).